Art. 1
É costituita, ai sensi dell´art. 36 e seguenti del Codice Civile, della legge 383/200, delle leggi provinciali e regionali e successive modificazioni, una associazione non riconosciuta di promozione sociale, ricreativa e sportiva, denominata Associazione Ricreativa e Sportiva dilettantistica Mare e Sport. 

L´Associazione ha sede in Bressanone (BZ), via Rio Scaleres, 8.

Art. 2
L´Associazione non persegue fini di lucro. Essa é un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario, apartitico, autonomo e pluralista. Non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta. Non costituisce fondi o riserve di capitali se non quelli previsti dalla legge. La durata è a tempo indeterminato.

Art. 3
Scopi e finalitá dell´associazione sono: proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali e/o sportivi, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile dei soci, attraverso l´ideale della educazione permanente; promuovere il proficuo impegno del tempo libero da parte dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, ricreativa, sportiva e turistica, al fine di contribuire alla elezione civica e sociale degli associati favorendo lo scambio di idee, di conoscenze ed esperienze.

L´associazione potrá inoltre curare l´organizzazione e l´esercizio di attivitá sportive dilettantistiche giovanili, compresa l´attivitá didattica per l´avvio, l´aggiornamento e il perfezionamento delle medesime, con le finalitá e con l´osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalle Federazione sportive di competenza.

L´Associazione é soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I.. 

I colori sociali, qualora necessari, sono giallo-blu.

Art.4
Il patrimonio sociale é formato da contributi versati dai soci all´atto della costituzione o delle successive adesioni, da beni mobili e immobili che l´Associazione possiede e da quanto potrá possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Art. 5
Le entrate sono costituite da:

  1. quote associative annue o periodiche dei soci;
  2. contributi ordinari o straordinari dei soci;
  3. eventuali contributi di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
  4. eventuali introiti derivanti dall´organizzazione e/o dalla partecipazione a manifestazioni culturali, ricreative e sportive e attivitá connesse, nonché di eventuali sottoscrizioni.

Art. 6
L´esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrá essere sottoposto all´approvazione dell´Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell´esercizio.

É fatto divieto all´Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell´Associazione.

L´eventuale avanzo di gestione sará impiegato per la realizzazione delle finalitá istituzionali.

Art. 7
Soci dell´Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralitá e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore etá dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 8
Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norma da esso richiamate, l´eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Deve altresí impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile o annuale di cui all´art.5 lettere a) e b) del presente Statuto.

I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l´anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente articolo 5.

Art. 9
Le categorie dei soci sono le seguenti:

  1. soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all`Associazione;
  2. soci ordinari: coloro che aderiscono all´Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall´Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Ciascun socio é titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art.10
I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 17, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall`Associazione; hanno inoltre diritto a frequentare i locali e gli eventuali impianti sportivi di cui fruisce l´Associazione come da apposito Regolamento.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore etá esercitano il diritto di voto.

Art.11
La qualitá di socio si perde:

  1. per dimissioni;
  2. per morositá prottrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
  3. per il venire meno dei requisiti per l´ammissione;
  4. per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall`Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione é deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall´Assemblea all´uopo convocata, nel corso della quale si procederá in contradditorio con il socio interessato che dovrá essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l´Assemblea potrá ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilitá.

Art.12
Organi dell´Associazione sono:

  1. Assemblea generale dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente.

Art.13
L´Assemblea generale é costituita da tutti i soci. L`Assemblea é indetta dal Consiglio Direttivo ed é convocata dal Presidente nella sede dell´Associazione o in altro luogo, a mezzo lettera A.R., spedita ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l´Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci oppure tramite posta elettronica.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l´ora della prima e della seconda convocazione dell´Assemblea nonché l´ordine del giorno.

La convocazione puó avere luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.

L´Assemblea puó essere ordinaria e straordinaria.

L´Assemblea ordinaria é convocata almeno una volta all´anno entro quattro mesi dalla chiusura dell´esercizio sociale per:

  1. deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
  2. eleggere, ogni due anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell´Associazione;
  3. deliberare l´indirizzo generale dell´attivitá dell´Associazione;
  4. deliberare sull´ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale e su eventuali quote straordinarie;
  5. deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell´Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L`Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metá piú uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metá piú uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L´Assemblea straordinaria delibera:

  1. sulle proposte di modifica dello Statuto sociale;
  2. sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
  3. sull´integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalitá, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
  4. su ogni altro argomento di particolare interesse, gravitá e urgenza, posto all´ordine del giorno;
  5. sullo scioglimento dell´Associazione e sulle modalitá di liquidazione.

Art.14
L`Assemblea ordinaria é validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L´Assemblea straordinaria in prima convocazione é validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l´Assemblea sia ordinaria che straordinaria é validamente costituita con la presenza di qualunque numero di associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso per la modifica dell´Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell´Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22.

Art.15
Hanno diritto di intervenire all´Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile o annuale di associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non puó rappresentare piú di due associati.

Art.16
L´Assemblea é presieduta dal Presidente dell´Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi,  l´Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell´Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell´Assemblea é tenuto a constatare la regolaritá delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente, se nominati, dagli scrutatori.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 15.

Art.17
Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l´effettuazione dell´Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell´Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere soci effettivi dell´Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicate nell´articolo 7 del presente Statuto;
  • non avere riportato nell´ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni sportive nazionali, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l´immediata decadenza della carica.

Art.18
Il Consiglio Direttivo é eletto liberamente dall´Assemblea ordinaria ed é composto soltanto da associati.

Si compone del Presidente che é anche Presidente dell´Associazione, del Vice Presidente, e di almeno altri 5 Consiglieri.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed un Cassiere. Nomina inoltre, tra i primi non eletti, due revisori dei conti.

Nell´ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, subentrerá il socio primo tra i non eletti nella graduatoria delle ultime elezioni.

Qualora l’Associazione dovesse affiliarsi ad una Federazione riconosciuta dal C.O.N.I, al  Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo  é vietato ricoprire le medesime cariche sociali presso altre Societá ed Associazioni Sportive nell´ambito della stessa Federazione.

La carica di Presidente e di Consigliere é incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri.

Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica. 

Il Consiglio Direttivo puó cooptare al suo interno uno o piú soci che dimostrino qualitá morali, tecniche e/o amministrative funzionali alla Associazione.

Il mandato del Consiglio Direttivo ha durata biennale. 

Art.19
Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria dell´Associazione.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all´Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metá dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all´attivitá dell´Associazione e su quant´altro stabilito dallo Statuto.

Per la validitá delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di paritá prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio é presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.

Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o,  in assenza di quest´ultimo, da un Segretario appositamente nominato.

Art.20 
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell´Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrá validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Societá, istituti pubblici e privati.

Cura altresí l´esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti il Presidente é coadiuvato dal Cassiere.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente inoltre potrá delegare uno o piú Consiglieri a svolgere compiti che richiedano particolari competenze (es. tecniche, giuridiche, amministrative).

Art.21 
La durata dell`Associazione é illimitata. L´Associazione potrá essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell´Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto a voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto.

Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalitá analoga, ai sensi dell´articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002.

Art.22
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l´Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall´Assemblea.

Il loro lodo sará inappellabile.

Art.23
Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia-.